A seguito del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, emanato in attuazione dell’art.8 c.10 bis del DL76/2020 (convertito nella legge 120/2020) e in applicazione dell’Accordo Nazionale di Parti Sociali del 10 settembre 2020, è stato definito il sistema di verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera sui cantieri aventi data inizio 1°novembre 2021 (sono pertanto esclusi dalla verifica tutti cantieri pubblici e privati iniziati prima di tale data anche se ancora in corso di esecuzione).
La EDILI REGGIO EMILIA – CASSA ente bilaterale di mutualità ed assistenza è deputata a rilasciare l’attestazione di congruità per tutti i cantieri che hanno sede nella provincia di Reggio Emilia.
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile:
- nell’ambito dei lavori pubblici senza soglia minima di importo
- nell’ambito dei lavori privati con riferimento alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000,00 euro.
Per valore complessivo dell’opera nei lavori privati deve intendersi quello indicato nella notifica preliminare o nel contratto al netto dell’iva, nei lavori pubblici quello indicato in sede di aggiudicazione al netto dell’iva e al netto del ribasso.
Nel caso di un lavoro privato di importo complessivo pari o superiore ai 70.000 euro, in cui vi siano più contratti autonomi affidati da un unico committente, l’opera è soggetta a congruità, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti anche se di importo inferiore ai 70.000 euro. Ognuna delle imprese coinvolte nella realizzazione della medesima opera sarà considerata singolarmente come impresa affidataria per la parte di lavori di propria competenza e pertanto soggetta alla verifica di congruità.
All’atto di inserimento della DNL (Denuncia Nuovo Lavoro) pertanto, ognuna delle imprese interessate dovrà inserire il valore complessivo dell’opera, nonché l’importo dei lavori edili del singolo contratto, dando così luogo all’attribuzione di più CUC (codice univoco cantiere) e, quindi, a distinte e autonome attestazioni di congruità, le cui risultanze non avranno alcuna ricaduta sulla filiera di appaltatori presenti nel cantiere stesso.
Per importo dei lavori edili si intendono gli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto e/o computo metrico.
Si consiglia la consultazione delle “FAQ” per la corretta identificazione delle lavorazioni edili.
La verifica della congruità è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nelle tabelle allegate rispettivamente all’accordo di parti sociali del 10/09/2020 (OG) e all’accordo del 24/06/2022 (OS) e successivi.
PROCEDURE OPERATIVE
L’impresa affidataria deve caricare il cantiere sull’Osservatorio Zucchetti indicando tutti i subappaltatori edili cui ha subaffidato i lavori e/o le distaccanti, che in questo modo troveranno automaticamente il cantiere nella propria denuncia MUT.
Quando il committente usufruisce di diversi bonus edili, l’impresa affidataria – anche nell’ipotesi di un unico contratto di affidamento – può inserire un cantiere per ogni bonus edilizio in modo da poter richiedere, prima dell’erogazione di ciascun saldo finale, una distinta attestazione di congruità.
La manodopera dei soci, titolari e collaboratori familiari di imprese edili con dipendenti deve essere caricata mensilmente nella denuncia MUT nell’apposita sezione, e il costo convenzionalmente determinato di tale manodopera è pari all’importo orario di euro 13,27.
In caso di errata distribuzione della manodopera all’interno della “Denuncia dei Lavoratori Occupati” (MUT) è prevista la possibilità di inviare, a rettifica dei dati, la DENUNCIA SOSTITUTIVA di CONGRUITA’.
Tale denuncia consente di integrarne una già trasmessa per ricollocare, da un cantiere ad un altro, le ore di lavoro della manodopera dei lavoratori presenti e di ricalcolarne gli imponibili. Questa procedura non modifica nessuna valorizzazione della denuncia; gli imponibili ed i contributi rimangono invariati.
La CNCE ha disposto che per ogni Denuncia dei Lavoratori Occupati (MUT) è consentita una sola riapertura per la modifica dei dati delle presenze.
La manodopera dei Lavoratori Autonomi e dei titolari/soci di imprese edili senza dipendenti deve essere caricata sul cantiere mediante il gestionale CNCE_Edilconnect, cliccando sul pulsante “compila presenze” e il costo convenzionalmente determinato di tale manodopera è pari all’importo orario di euro 11,88.
Solo nel caso di impossibilità da parte del Lavoratore autonomo di accedere al sistema CNCE_Edilconnect è data la facoltà all’appaltatore di inserire la relativa fattura, a condizione che nella stessa sia indicato il codice univoco di cantiere oppure l’indirizzo, l’indicazione specifica dell’importo di manodopera, il tutto corredato da autodichiarazione debitamente compilata MODULO.
Per inserire la fattura del Lavoratore autonomo, l’appaltatore dovrà accedere al portale CNCE_Edilconnect nella sezione “documenti allegati” della pagina del cantiere, dalla quale è possibile allegare due tipologie di documenti:
– “Documenti di Congruità ”: comprovanti importi aggiuntivi di manodopera, che vanno a sommarsi a quelli denunciati alle Casse Edili (esempio cedolini paga a giustificazione di ore straordinarie del lavoratore).
– “Documenti Cantiere”: di natura generica, non comprovanti quindi importi di manodopera.
Ricordiamo che nell’eventuale ipotesi di mancato raggiungimento della percentuale minima di congruità, come previsto dall’art. 5, comma 5 del DM e dall’Accordo delle parti sociali del 10.09.2020 è possibile allegare documenti comprovanti importi aggiuntivi di manodopera.
L’esibizione di idonea documentazione può giustificare il mancato raggiungimento della congruità nel caso di lavorazioni particolari, utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio.
La manodopera relativa ai subappaltatori edili concorrerà al raggiungimento minimo della congruità dell’appaltatore; concorrerà altresì la rilevazione della manodopera dei lavoratori distaccati o somministrati, che verrà inserita dalle rispettive imprese (agenzia di somministrazione o impresa distaccante).
Nel caso di appalti con più categorie, nelle more di eventuali ulteriori specifiche, la verifica della congruità si basa sul criterio della categoria prevalente che è determinante ai fini dell’individuazione della percentuale da applicare per il calcolo stesso, fermo restando l’imputazione di tutta la manodopera afferente anche le altre categorie.
Le condizioni necessarie per ottenere un attestato di congruità positivo sono le seguenti:
- corretto caricamento del cantiere con conseguente assegnazione del CUC;
- inserimento di tutti i soggetti che parteciperanno all’appalto cantiere;
- inserimento da parte di tutti i soggetti esecutori della manodopera (appaltatori/subappaltatori/somministrati/distaccati)
- regolare pagamento delle denunce mensili delle imprese edili con dipendenti (MUT)
PROCEDURA DI RICHIESTA ATTESTATO DI CONGRUITA’ e PROCEDURA ALERT
Su apposita istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, o dal committente, l’attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa Edile della provincia dove ha sede il cantiere entro 10 giorni dalla richiesta. In generale, la richiesta di attestazione di congruità può essere inoltrata tramite il portale CNCE – Edilconnect a partire dalla data di conclusione dei lavori del cantiere.
I cantieri aperti al 1° marzo 2023, sono sottoposti alla seguente procedura di ALERT:
- E’ ora obbligatorio durante l’inserimento della Denuncia Nuovo Lavoro (DNL):
compilare i campi: “indirizzo email/PEC impresa affidataria” (per tutti i cantieri) e “indirizzo email/PEC committente” (solo nel caso di Lavoro Pubblico o di cantiere inserito da un subappaltatore);
- A seguito dell’attribuzione del codice univoco di cantiere (CUC) da parte della cassa edile, il sistema invia una pec all’impresa affidataria e al committente, informandoli che, ai sensi del DM n. 143/21, l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere, a cura dell’impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente (ALERT 1);
- Ogni 3 del mese, il sistema invia il riepilogo all’impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell’andamento della congruità (ALERT 2);
- Per i lavori di durata pari o superiore ai 30 giorni, 20 gg prima della fine dei lavori il sistema invia una Pec all’impresa affidataria e al committente con la quale si informa che, a seguito della fine chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità prima di effettuare il pagamento dello stato finale (ALERT 3);
- Successivamente alla chiusura del cantiere, in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità da parte dell’Appaltatore e/o dalla Committenza, il giorno 10 del secondo mese successivo alla data di conclusione del cantiere, il sistema CNCE_EdilConnect genera automaticamente la richiesta di attestazione (ALERT 4). Si possono verificare le seguenti condizioni:
CASO 1 (ALERT 4.1): cantiere formalmente congruo con emissione di attestazione positiva
CASO 2 (ALERT 4.2): cantiere non congruo (per mancato raggiungimento della manodopera attesa
Il sistema invia tramite pec all’impresa affidataria il “piano di regolarizzazione”;. Se l’impresa non provvede entro 15 giorni alla regolarizzazione, la Cassa Edile procederà all’emissione di attestazione negativa con conseguente iscrizione alla BNI (Banca Nazionale Imprese Irregolari) e tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on-line. Nei cantieri pubblici il sistema trasmette alla committenza la comunicazione di non procedere al pagamento del saldo finale.
Precisiamo che in caso di scostamento pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la cassa edile/edilcassa rilascia l’attestazione di congruità positiva, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento, inoltre se il differenziale del debito risultante dal “piano di regolarizzazione” è pari o inferiore ad euro 150,00 euro, la cassa edile/edilcassa rilascia l’attestazione di congruità positiva.
Evidenziamo che come previsto agli art. 28 co. 10-11-12 D.L. n. 60/24 “Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori e/o committente in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva (…). Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativa contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’autorità nazionale anticorruzione ANAC (…). Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori”.
RICHIESTA DI ANNULLAMENTO ATTESTATO DI CONGRUITA’
Nel caso in cui l’impresa affidataria rilevasse errori nei dati contenuti nell’attestazione di congruità può formulare richiesta di annullamento dell’attestazione già emessa, utilizzando il seguente MODULO.
La Cassa Edile procederà all’annullamento dell’attestazione e alla riattivazione del cantiere per consentire all’impresa di apportare le modifiche necessarie ed effettuare una nuova richiesta di emissione di attestazione di congruità.
Riferimenti Normativi
DM-143- DEL 25-06-21 CONGRUITA’
