L’anno di gestione dell’accantonamento per gratifica natalizia decorre dal 1° Ottobre al 30 Settembre dell’anno successivo. Il trattamento economico spettante agli operai per la gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 10% applicata a tutti gli elementi della retribuzione, quest’ultima calcolata sulle seguenti tipologie di ore retribuite: lavorate, ferie e festività effettivamente godute; permessi e riduzione oraria effettivamente goduti; permessi e assemblee sindacali; assenze per malattia, TBC, infortunio e malattia professionale; assenze per maternità obbligatoria, allattamento, donazione di sangue e congedo matrimoniale; corsi di formazione obbligatoria; assenze per visite mediche periodiche e permessi straordinari (lutto e grave infermità).
In base a quanto stabilito dai contratti territoriali Reggiani , le ore di ferie, permessi, riduzione oraria e festività, devono essere retribuiti direttamente dall’impresa al lavoratore nel momento della loro fruizione.
L’erogazione degli importi accantonati per gratifica natalizia viene effettuata direttamente al lavoratore, in unica soluzione, entro il giorno 12 dicembre di ogni anno mediante bonifico bancario e/o domiciliato.
Alle imprese provenienti da altro territorio e che ne facciano espressa richiesta in fase di adesione, la nostra cassa edile consente di mantenere l’accantonamento per gratifica natalizia e ferie previste dai CCNL Nazionali (18,50 lordo – 14,20 netto) e la corresponsione mensile del rateo del 4,95% a titolo di permessi annui, al fine di garantire, ai lavoratori in trasferta, omogeneità di trattamento nell’arco dell’anno edile. Per tali imprese l’erogazione degli importi accantonati per gratifica natalizia e ferie viene effettuata direttamente al lavoratore nel mese di giugno e nel mese di dicembre mediante bonifico bancario e/o domiciliato.
